Con risposta a interpello del 2 settembre 2026 alla Regione Calabria, il MASE ha fornito chiarimenti sull’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1157 alle spedizioni di rifiuti verso l’estero, in particolare su come dimostrare l’indisponibilità di impianti nazionali di smaltimento e la non fattibilità tecnica ed economica della gestione in Italia.
- Il regolamento non prescrive documenti specifici né criteri uniformi: le autorità competenti hanno discrezionalità nel valutare gli elementi forniti, e sono quindi possibili approcci diversi tra Stati membri.
- Il notificatore deve adeguarsi alle richieste dell’autorità competente, anche se più stringenti.
- Per i rifiuti destinati a recupero, le obiezioni possono basarsi sulla conformità alla direttiva 2008/98/CE.
Il MASE valuta di segnalare la questione al gruppo di controllo Ue per l’elaborazione di linee guida comuni. Le imprese che esportano rifiuti per lo smaltimento dovrebbero preparare in anticipo una documentazione solida sull’assenza di alternative nazionali.

