Con la sentenza n. 32917 del 7 settembre 2026 la Cassazione penale, Sez. IV, in un caso relativo a lavori di demolizione, ha affermato che la concreta conoscenza dell’avvio dei lavori e delle irregolarità del cantiere è presupposto dell’obbligo di vigilanza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
Il CSE esercita un’“alta vigilanza” ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, non una vigilanza continua sulle singole lavorazioni; quando però è a conoscenza dell’inizio dei lavori e delle irregolarità, deve contestarle, proporre la sospensione e, in caso di pericolo grave e imminente, sospendere le lavorazioni.
Committenti e imprese dovrebbero garantire comunicazioni tempestive e tracciabili al CSE sull’inizio e sulle fasi critiche dei lavori.

