Comitato ETS2 03/2026 – Modalità di adempimento agli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni (Art. 42-terdecies, comma 2, d.lgs. 47/2020)
Il Comitato ETS2, vista l’oggettiva impossibilità per i soggetti regolamentati di acquisire l’attestato di verifica da parte degli Enti accreditati entro il termine del 30 aprile a causa della carenza di verificatori accreditati rispetto al numero dei soggetti regolamentati, dispone, con il Comunicato 03/2026, che i soggetti regolamentati che non dispongono della certificazione entro il termine del 30 aprile, devono presentare, a partire dal 15 aprile, la seguente documentazione:
- comunicazione delle emissioni (anche in assenza di certificazione, le quali potranno essere aggiornate in sede di rilascio del predetto attestato);
- in assenza dell’attestato di verifica, copia del contratto sottoscritto con l’Ente di certificazione, da cui risulti che l’attestato di verifica verrà rilasciato entro la data del 30 giugno, termine ultimo entro cui trasmettere alla Commissione UE i dati relativi alle emissioni, per il successivo caricamento sul portale ETS2 entro la medesima data.
Le modalità di adempimento di cui al presente comunicato trovano applicazione esclusivamente per l’anno in corso.
Il Comitato verificherà la sussistenza delle predette condizionalità anche ai fini dell’accertamento di eventuali profili sanzionatori.
Restano valide le modalità di presentazione telematica della pratica COM2025 per la comunicazione delle emissioni e del pertinente attestato di verifica, ove disponibile entro la data del 30 aprile.
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