Il 30/4/2026 scade il termine ultimo per presentare la prima comunicazione annuale “Ets 2” sulle emissioni climalteranti prodotte dall’edilizia, dai trasporti e dai settori energetici/manifatturieri che non rientrano nell’Ets tradizionale.
A ricordarlo è il MinAmbiente che, con un comunicato pubblicato il 16 marzo 2026, ha reso nota la disponibilità sul portale “Eu Ets – Italia” degli strumenti informatici per creare, compilare e trasmettere la pratica di comunicazione delle emissioni.
Trattasi della prima scadenza riguardante gli operatori dei settori rientranti nel secondo sistema di scambio delle quote di emissioni di gas serra (“Emission trading 2” o “Ets 2”) introdotto dall’Ue nel 2023 e destinato ad entrare in piena operatività nel 2028 (in base al rinvio disposto nei giorni scorsi dal regolamento 2026/667/Ue). Sistema distinto — ma parallelo — rispetto all’Ets già operativo dal 2005.
La normativa nazionale (Dlgs 47/2020) stabilisce l’obbligo dei soggetti coinvolti nell’Ets 2 di comunicare al Comitato nazionale le emissioni prodotte con cadenza annuale, entro il 30 aprile di ogni anno. La prima scadenza di tale adempimento è fissata al 30 aprile 2026.
Chi non presenta la comunicazione verificata (o la presenta falsa o incompleta) rischia una multa da 2.500 a 50mila euro. Ma la sanzione si riduce della metà se la comunicazione viene presentata prima del 20 maggio.

