Disponibili le indicazioni del MinLavoro sull’Accordo Stato-Regioni che dal maggio 2025 ha fissato la nuova disciplina sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con precisazioni sull’entrata in vigore del provvedimento.
I chiarimenti sono contenuti nelle risposte alle domande più frequenti (cd. Faq — Frequently asked questions) pubblicate dal Ministero a fine marzo 2026. E riguardano l’Accordo 59/2025 che ha accorpato e riscritto le regole sulla durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi dei diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione lavorativa.
Il Ministero, tra le altre, fornisce precisazionisull’entrata di vigore dell’Accordo, che il Dicastero indica per il 19 maggio 2025 (data di pubblicazione sul sito del MinLavoro). In difformità dunque da quanto previsto dall’Accordo stesso secondo cui il provvedimento “entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (ricordiamo che l’Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta del 24 maggio 2025).
L’indicazione fornita dal Ministero, lo evidenziamo, è rilevante perché l’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore durante il quale i corsi formativi possono essere avviati secondo i “vecchi” accordi Stato-Regioni.
Tra gli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero anche quelli sui seguenti aspetti: contenuto degli attestati (inserimento del codice Ateco facoltativo); validità dei crediti formativi in assenza di aggiornamento (massimo di dieci anni); svolgimento dei corsi per datori di lavoro e lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; obbligatorietà delle verifiche finali e del relativo verbale (per tutti i corsi).

