Antinfortunistica, semplificazioni per Pmi

È in vigore da aprile 2026 la legge che agevola le piccole e medie imprese anche in materia di sicurezza, prevedendo un modello “231” più snello, aprendo la formazione dei lavoratori anche a tecnologie virtuali, semplificando alcune regole per il “lavoro agile”.

Il provvedimento legislativo è denominato “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” e interviene su queste tipologie di aziende a livello fiscale ed economico, ma anche in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori. In particolare, la legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, modifica la disciplina relativa al modello organizzativo di gestione che le imprese adottano per prevenire reati in materia di sicurezza sul lavoro, soggetti alla “responsabilità 231”. Essa comporta sanzioni amministrative che colpiscono un’azienda nel caso di illeciti commessi dai dipendenti o manager nell’interesse dell’Ente.

La legge 34/2026 in parola modifica il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (articolo 30 del Dlgs 81/2008) affidando all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) l’elaborazione di modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale.

Interventi, inoltre, sulla formazione e addestramento obbligatorio dei lavoratori (articolo 37 del Dlgs 81/2008). La novità consente di effettuarle anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto sono ora incluse tra le attrezzature di lavoro che l’impresa deve sottoporre a verifica periodica ai fini di sicurezza, come prevede l’articolo 71 del Dlgs 81/2008 e il relativo allegato VII (che contiene l’elenco delle stesse).

Infine, approvate disposizioni per i lavoratori “da remoto” (cd. “lavoro agile”). Secondo la novella legislativa la consegna al lavoratore ogni anno della già prevista informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi all’attività di “home working” assolve tutti gli obblighi dell’impresa in materia di sicurezza inerenti quella attività.

Durante l’esame del Parlamento non sono state confermate e quindi sono sparite dal testo pubblicato in Gazzetta ufficiale una serie di regole per le imprese del settore “moda”, quali l’obbligo di controllare la filiera dei fornitori e quello per l’impresa capofila di approvare un modello di organizzazione e gestione “231” per prevenire alcuni reati, tra cui sfruttamento della manodopera.