L’Ue ha aggiornato le norme di funzionamento del registro che contabilizza le operazioni rientranti nell’ambito del mercato Ue per lo scambio di quote di emissioni dei gas serra (noto anche come “Emission trading system” o “Ets”).
Le modifiche disposte dal regolamento 2025/1253/Ue della Commissione europea sono in vigore dal 26 giugno 2025.
L‘Ets fissa un tetto massimo di gas “climalteranti” che possono essere emessi sul territorio Ue e vincola le emissioni consentite alle singole aziende al possesso di corrispondenti titoli (chiamati quote) di emissione. Tali quote vengono assegnate gratuitamente sulla base delle emissioni storiche ma possono essere anche acquistate sul mercato.
l regolamento 2020/2153/Ue interviene a 360° sulle regole finalizzate a consentire il controllo dell’Ue sulle attività di rilascio, possesso, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni. Tra le principali novità si segnalano disposizioni che consentono agli amministratori nazionali del registro di “escludere“ i conti delle società di navigazione marittima che rientrano nel campo di applicazione della disciplina solo in alcuni periodi di riferimento. Stessa possibilità viene introdotta con riferimento agli impianti le cui emissioni di gas serra sono generate, per oltre il 95%, da combustione di biomassa.
Stretta su gestori e operatori che non si conformano agli obblighi di restituzione delle quote entro il 1° ottobre di ogni anno: gli amministratori vengono obbligati a “bloccare“ i conti. Più tempo a disposizione per chiedere l‘annullamento delle operazioni effettuate per errore o involontariamente (da 10 a 30 giorni). E vengono fornite le istruzioni, applicabili dal 1° gennaio 2025, per l‘apertura dei conti riguardanti le emissioni legate alla combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale (cd. “Ets II“).