‘Ue ha aggiornato le regole per il controllo delle comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti rientranti nel sistema Ue di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (cd. “Emission trading” o “Eu Ets”).
Le novità sono stabilite dal regolamento della Commissione europea 2025/1192/Ue.
Il provvedimento modifica la disciplina per la verifica dei dati relativi alle emissioni e l‘accreditamento dei verificatori prevista dal regolamento 2018/2067/Ue. Al fine di adeguarla a recenti novità normative, a partire dalle nuove disposizioni armonizzate per l’esame delle comunicazioni riguardanti gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, obbligatorie dal 2025.
Nuove prescrizioni anche per i controlli aventi ad oggetto la relazione sulla neutralità climatica che deve essere presentata dalle industrie a forte rischio di delocalizzazione delle attività (in conseguenza del coinvolgimento nell’Eu Ets), in quanto tali assegnatarie (transitorie) di quote gratuite di emissione.
Vengono inoltre ritoccate le regole per l’esame dei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni riguardanti i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica, i carburanti derivanti da carbonio riciclato e i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. E vengono specificate le istruzioni per accertare l’attribuzione dei carburanti alternativi o ammissibili per l’aviazione a voli specifici e per riscontrare le modalità di monitoraggio dello stoccaggio geologico a lungo termine.