Fissati dal Dlgs 103/2024 i principi che le Amministrazioni pubbliche devono rispettare per le ispezioninelle aziende, con controlli meno stringenti soprattutto per le imprese con certificazioni riconducibili ai criteri “Environmental, social and governance“.
Il provvedimento, in vigore dal 2 agosto 2024, attua la legge 118/2022 (“Legge sulla concorrenza 2021”) fissando le regole cardine che le Amministrazioni preposte ai controlli, anche ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, devono osservare nel loro rapporto con le aziende. Il Dlgs 103/2024 alleggerisce gli oneri per le aziende sotto ispezione. Il controllore pubblico non potrà chiedere documenti che già possiede, dovrà avvisare l’impresa 10 giorni prima e se il controllo è andato bene, uno dello stesso tipo non potrà avvenire per almeno 10 mesi. Sono vietati controlli in contemporanea da parte di Enti diversi a meno che non si siano accordati per un’ispezione comune.
I controlli sono programmati tenendo conto del “fattore di rischio” delle imprese. Pertanto sarà utile per le aziende approfittare della possibilità offerta dalla normativa dichiedere e ottenere da appositi Enti di certificazione un “Report di basso rischio“, un certificato che dimostra l’attendibilità dell’azienda di fronte all’Ente di controllo. Tra gli elementi per capire se una società è a rischio basso, il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, o di altre certificazioni riconducibili ai principi Esg (Environmental, social and governance), nonché gli esiti (positivi) di controlli subiti negli ultimi 3 anni.
Previsto infine un meccanismo di estinzione delle sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5.000 euro se l’impresa adempie alle prescrizioni imposte dall’Ente di controllo.