Antinfortunistica, obblighi anche a cantiere fermo

Quando in un cantiere lavorano più imprese, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera ha l’obbligo di aggiornare il piano antinfortunistico anche se le lavorazioni sono interrotte, ad esempio perché il cantiere è sotto sequestro.

Lo afferma la Corte di Cassazione che si pronuncia sugli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 in capo al “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera”. Il soggetto che, nel caso in cui più imprese/lavoratori autonomi sono impegnati sulle medesime lavorazioni, deve verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

La Corte, con sentenza 28466/2026, chiarisce che tale soggetto è chiamato a vigilare operativamente sul cantiere e, ai sensi dell’articolo 92 del Dlgs 81/2008, deve adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento — atto a prevenire/ridurre i rischi per la sicurezza — in relazione all’evoluzione dei lavori.

Tale obbligo, precisa il Collegio, non viene meno se le lavorazioni sono per qualche motivo interrotte e ciò perché il cantiere “esiste come entità fisica e giuridica”. Il coordinatore deve quindi verificare i rischi derivanti dalla sospensione, come il degrado delle opere provvisionali presenti (scavi non protetti, recinzioni danneggiate), il pericolo di intrusione di terzi, la valutazione delle conseguenze degli agenti atmosferici.

Sulla base di tali principi la Corte conferma la responsabilità penale dell’imputato per violazione del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). In particolare perché, in qualità di coordinatore per l’esecuzione di alcuni lavori edili, aveva omesso di adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento alla sospensione del cantiere (perché sotto sequestro).