Antinfortunistica in cantiere, vigilanza a cascata

In caso di appalto di lavori edili, anche se l’impresa a cui sono affidati trasferisce l’esecuzione dell’opera a terzi, compresa la delimitazione dell’area di cantiere, deve vigilare sull’attività svolta.

Lo si evince dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nell’ambito di un procedimento penale per la morte di un pedone all’interno di un cantiere stradale.

La Corte, nella pronuncia 30130/2026, ricorda che ai sensi del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) il datore di lavoro dell’impresa affidataria (ossia, lo ricordiamo, l’impresa a cui l’azienda appaltante ha affidato i lavori) ha un obbligo diretto di delimitazione del cantiere. Tale soggetto deve infatti predisporre l’accesso e la recinzione dell’area “con modalità chiaramente visibili e individuabili” (articolo 96).

Se invece quest’ultima affida ad ulteriori soggetti l’esecuzione dei lavori, compresa la delimitazione dell’area, ha l’obbligo di vigilare sull’attività svolta dall’impresa subappaltatrice che esegue l’intervento (articolo 97).

Nella vicenda, i Giudici di merito contestavano al legale rappresentante dell’impresa affidataria di alcuni lavori stradali di non aver vigilato sulle attività di delimitazione dell’area di cantiere predisposta dall’azienda esecutrice dei lavori.