RENTRI: FIR solo digitale e regole in caso di malfunzionamento del servizio

Concluso il 15 settembre 2026 il periodo in cui il FIR cartaceo poteva essere utilizzato in alternativa al formulario digitale, per i soggetti obbligati al RENTRI il FIR digitale (xFIR) è ora l’unica modalità ordinaria. Nel primo giorno di piena operatività sono stati chiusi correttamente a destino oltre 54.000 formulari.

Con il decreto direttoriale MASE n. 254 del 9 settembre 2026 sono state approvate le modalità operative da seguire in caso di “degrado temporaneo” dei servizi RENTRI (situazione distinta dalla grave indisponibilità del sistema). È ammesso il ricorso al FIR cartaceo quando non sia possibile emettere il FIR digitale, integrarlo durante il trasporto o al momento dell’accettazione da parte del destinatario.

In questi casi:

  • il formulario cartaceo va datato e firmato a mano;
  • nelle annotazioni va riportata la dicitura “FIR emesso/gestito in modalità cartacea ai sensi dell’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”;
  • il trasportatore comunica il cambio di formato al produttore;
  • va compilata una dichiarazione che documenti l’anomalia, con le relative evidenze, da inviare via PEC a rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino del servizio.

Si consiglia a produttori, trasportatori e destinatari di inserire la procedura nelle istruzioni operative interne, tenere disponibili moduli cartacei e modello di dichiarazione e conservare le prove del malfunzionamento (es. schermate).