Intelligenza artificiale: nuovi reati e responsabilità “231” – D.Lgs. 160/2026

Da fine settembre 2026 le imprese che impiegano sistemi di intelligenza artificiale (artificial intelligence – AI) per gestire reti idriche o la sicurezza di macchinari dovranno dotarsi di adeguati controlli perché rischiano sanzioni amministrative ai sensi del Dlgs 231/2001.

Chi non adotterà opportune misure di sicurezza rischia, infatti, di incorrere nella responsabilità amministrativa da reato prevista per gli Enti. A estendere tale onere al settore dell’AI è il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026, che adegua l’ordinamento nazionale al regolamento europeo 2024/1689/Ue sui sistemi di intelligenza artificiale.

Il provvedimento nazionale ha inserito nel decreto legislativo 231/2001 un nuovo reato-presupposto, all’articolo 25-vicies, che punisce l’omessa vigilanza e precauzione durante la progettazione, l’addestramento, la produzione o l’immissione sul mercato di sistemi di AI ad alto rischio. Rientrano tra questi i programmi impiegati per controllare reti idriche o elettriche o usati come componenti di sicurezza dei macchinari già soggetti alle norme di sicurezza e alla marcatura CE.

Sul piano penale, il reato è disciplinato dal nuovo articolo 437-bis del Codice penale. L’Ente risponde in via amministrativa con una sanzione pecuniaria quando il dirigente o il dipendente agisce nell’interesse o a vantaggio dell’impresa. Analogamente, l’azienda è colpita da sanzione nel caso di illecita diffusione di immagini, video o voci falsificati o alterati con l’intelligenza artificiale (i cosiddetti deepfake), ai sensi dell’articolo 612-quater del Codice penale.

Infine, chi subisce un danno dall’uso abusivo dell’AI potrà citare direttamente in giudizio la compagnia assicurativa che copre la responsabilità civile dell’impresa che ha impiegato il sistema in modo illecito.