Vi ricordiamo che con la giornata di oggi termina il periodo transitorio del RENTRI: cessa la possibilità di usare il FIR cartaceo per i soggetti obbligati e termina la sospensione delle sanzioni per la mancata/incompleta trasmissione dei dati.
I soggetti coinvolti nella digitalizzazione sono:
– Produttori/detentori di rifiuti pericolosi
– Produttori/detentori di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, con più di 10 dipendenti
– Trasportatori e intermediari di rifiuti
– Impianti di destinazione e smaltimento
I produttori non tenuti all’iscrizione al RENTRI e gli operatori che gestiscono unicamente rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti possono continuare ad avvalersi del modello cartaceo, oppure adottare la modalità digitale su base volontaria.
Ogni operatore della filiera – produttore/detentore, trasportatore, destinatario – deve sottoscrivere il FIR con firma digitale.
Il produttore può farlo in due modi:
– dal portale RENTRI, accedendo alla propria area riservata tramite SPID/CIE/CNS
– dall’app “RENTRI FIR Digitale”, che consente di compilare e firmare il formulario utilizzando le credenziali di accesso (pin operatore) salvato al primo accesso
Per prepararsi a domani ricordiamo di verificare:
1. Se si utilizza il portale rentri.gov: verificare che i soggetti incaricati della firma riescano ad accedere tramite le proprie credenziali (SPID/CIE/CNS)
2. Se si utilizza l’app RENTRI: verificare di averla scaricata sui dispositivi mobili e di aver collegato ciascun dispositivo all’operatore tramite la funzione di gestione dell’interoperabilità disponibile sul portale
3. Verificare che il personale incaricato sia formato sull’uso del FIR digitale e su come gestire eventuali malfunzionamenti (si riallega la precedente newsletter inviata su questo argomento)
Si ricordano infine gli obblighi successivi al trasporto rifiuti:
– Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI la copia completa del FIR digitale, per rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, così da consentire al produttore/detentore di adempiere agli obblighi dell’art. 188, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006. La copia è resa disponibile nell’area Servizi di supporto > Restituzione copia FIR digitale.

– Entro 10 giorni dall’avvenuto smaltimento, tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti pericolosi (produttore, trasportatore, destinatario) devono trasmettere la copia del formulario digitale al RENTRI, tramite la stessa area Servizi di supporto > Trasmissione al Rentri dei dati del FIR digitale relativo ai rifiuti pericolosi

Restiamo a disposizione per una verifica puntuale della vostra situazione e per supportarvi nell’adeguamento.

