Trasporto merci pericolose, Italia deroga Adr su rame

Consentito fino all’agosto 2028 trasportare rame e leghe metalliche con rame senza applicare l’accordo internazionale sul trasporto di merci pericolose su strada (“Accord Dangereuses Route” o “Adr”). Il nuovo regime di deroga temporanea si applica al rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg e alle leghe metalliche che contengono almeno il 2,5% di rame con la medesima superficie specifica. Questi materiali, attualmente classificati con numero Onu 3077 come pericolosi per l’ambiente, possono ora viaggiare su strada senza gli obblighi ordinari dell’Adr: l’accordo multilaterale M372, presentato dall’Italia il 3 luglio 2026, è infatti entrato in vigore il 13 luglio 2026 a seguito della firma da parte della Germania. La deroga, giustificata alla luce della scarsa solubilità in acqua di tali materiali, è concessa a condizione che gli stessi non soddisfino i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9 (“Materie e oggetti pericolosi diversi”, ovvero che presentano un pericolo diverso da quelli compresi sotto il titolo delle altre classi) e siano trasportati in imballaggi a tenuta di polvere e resistenti all’acqua, o dotati di un rivestimento interno con le stesse caratteristiche. In alternativa, è ammesso il trasporto alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2, senza necessità di imballaggi specifici

Una copia dell’accordo, sottoscritta dall’autorità competente, deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto per tutta la durata del viaggio, a disposizione delle autorità di controllo. L’accordo M372 è valido fino al 31 agosto 2028 per i territori delle Parti Contraenti Adr firmatarie