Il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti da piccoli cantieri può essere effettuato, conferma il MinAmbiente, anche fuori dal luogo di produzione, rispettando le regole tecniche e documentali del Codice ambientale.
La chiarificazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) risponde a un quesito ricorrente promosso dalle imprese d’installazione, manutenzione e piccoli lavori edili. La questione riguarda la gestione dei materiali scartati durante le operazioni in “micro-cantieri” (come interventi domiciliari, riparazioni stradali veloci o manutenzioni di reti), dove spesso risulta impossibile o fortemente insicuro allestire una piazzola di sosta o un deposito idoneo all’interno dell’area di lavoro.
Il Ministero ha richiamato la disciplina dell’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 (il Testo Unico Ambientale), confermando che i rifiuti derivanti da tali attività di manutenzione o piccole opere possono essere trasportati e raggruppati temporaneamente presso la sede operativa dell’impresa o presso un centro di logistica riconducibile all’esecutore dei lavori.
Affinché questa prassi sia legittima e non scatti il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, è fondamentale soddisfare precise condizioni:
- Esonero dal FIR per il tragitto breve: Il trasporto dei rifiuti dal micro-cantiere al luogo di deposito temporaneo centrale dell’impresa è considerato movimentazione interna, a patto che sia svolto dall’impresa stessa e accompagnato da idonea documentazione di trasporto (DDT o scheda di servizio).
- Limiti quantitativi e temporali: Una volta stoccati nella sede dell’impresa, si applicano rigorosamente le regole del deposito temporaneo “prima della raccolta”. I rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità, oppure entro un anno se la quantità stoccata non supera i 30 metri cubi complessivi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi).
- Tracciabilità e Registro: I rifiuti raggruppati presso la sede devono essere presi in carico sul registro di carico e scarico e, laddove previsto, tracciati tramite i sistemi di tracciabilità vigenti.

