Micro-cantieri multipli, MinAmbiente su deposito rifiuti

Il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti da piccoli cantieri può essere effettuato, conferma il MinAmbiente, anche fuori dal luogo di produzione, rispettando le regole tecniche e documentali del Codice ambientale.
La chiarificazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) risponde a un quesito ricorrente promosso dalle imprese d’installazione, manutenzione e piccoli lavori edili. La questione riguarda la gestione dei materiali scartati durante le operazioni in “micro-cantieri” (come interventi domiciliari, riparazioni stradali veloci o manutenzioni di reti), dove spesso risulta impossibile o fortemente insicuro allestire una piazzola di sosta o un deposito idoneo all’interno dell’area di lavoro.
Il Ministero ha richiamato la disciplina dell’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 (il Testo Unico Ambientale), confermando che i rifiuti derivanti da tali attività di manutenzione o piccole opere possono essere trasportati e raggruppati temporaneamente presso la sede operativa dell’impresa o presso un centro di logistica riconducibile all’esecutore dei lavori.
Affinché questa prassi sia legittima e non scatti il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, è fondamentale soddisfare precise condizioni:

  • Esonero dal FIR per il tragitto breve: Il trasporto dei rifiuti dal micro-cantiere al luogo di deposito temporaneo centrale dell’impresa è considerato movimentazione interna, a patto che sia svolto dall’impresa stessa e accompagnato da idonea documentazione di trasporto (DDT o scheda di servizio).
  • Limiti quantitativi e temporali: Una volta stoccati nella sede dell’impresa, si applicano rigorosamente le regole del deposito temporaneo “prima della raccolta”. I rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità, oppure entro un anno se la quantità stoccata non supera i 30 metri cubi complessivi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi).
  • Tracciabilità e Registro: I rifiuti raggruppati presso la sede devono essere presi in carico sul registro di carico e scarico e, laddove previsto, tracciati tramite i sistemi di tracciabilità vigenti.