Dal 21 luglio 2026 le imprese devono fornire ai consumatori specifiche informazioni quando vendono o promuovono prodotti i cui proventi sono in parte destinati a finalità ambientali, tra cui la gestione di parchi e riserve naturali. Le indicazioni vanno riportate dal professionista sulla confezione del prodotto o fornite nell’ambito delle proprie comunicazioni commerciali (compresa la pubblicità). E devono riguardare il soggetto destinatario dei proventi, le finalità per cui verranno impiegati i ricavi e la quota del prezzo di vendita o l’importo destinati a tale soggetto. Lo stabilisce la legge 120/2026 che fissa nuovi obblighi informativi in capo ai produttori e professionisti in relazione alla vendita, promozione e fornitura di prodotti i cui ricavi sono destinati, tra gli altri, a: Enti del terzo settore; Enti di ricerca; fondazioni universitarie; organismi di gestione di zone di tutela speciale paesistico-ambientale. In caso di violazione degli obblighi la legge prevede l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative. Se la condotta integra una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo — quindi è contraria alla diligenza professionale ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio – si applicano le sanzioni previste dal Dlgs 206/2005 per tali pratiche.

