L’Albo nazionale gestori ambientali precisa le attività soggette all’iscrizione in categoria 9 (Bonifica di siti) e le modalità di calcolo degli importi cantierabili per la corretta attribuzione della classe di riferimento.
I chiarimenti, resi noti con la Circolare n. 4 del 2 luglio 2026 (come successivamente rettificata e integrata dalla Circolare n. 6 dell’8 luglio 2026), stabiliscono una perimetrazione rigorosa per evitare incertezze operative nell’assegnazione e nella gestione degli appalti ambientali.
Il Comitato nazionale dell’Albo individua gli interventi disciplinati dal Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che rendono vincolante l’iscrizione nella Categoria 9:
- Attività soggette: la messa in sicurezza d’emergenza, la messa in sicurezza operativa, la messa in sicurezza permanente, la bonifica vera e propria e il ripristino o ripristino ambientale dei siti contaminati. L’obbligo riguarda direttamente le imprese che eseguono fisicamente queste opere di messa in sicurezza o risanamento.
- Attività escluse: non richiedono l’iscrizione la mera esecuzione di indagini ambientali preliminari, il monitoraggio o la sola elaborazione dell’analisi di rischio sanitario e ambientale (purché disgiunte dall’esecuzione diretta dei lavori).
Un punto centrale del chiarimento riguarda la determinazione del valore economico dei lavori cantierabili, parametro determinante per l’assegnazione dell’impresa alla corretta classe dimensionale di iscrizione: - Nel calcolo dell’importo totale dell’intervento approvato occorre ricomprendere sia le attività dirette sia quelle indirette.
- Anche se le lavorazioni accessorie e indirette non richiederebbero di per sé l’iscrizione in Categoria 9, esse concorrono cumulativamente alla determinazione del valore complessivo dell’opera quando sono espressamente previste all’interno del progetto di bonifica approvato dall’autorità competente.

