Il MinLavoro ha definito la “lista nera” delle violazioni in materia di salute e sicurezza che impediscono ai datori di lavoro di accedere ai benefici normativi e contributivi, per un periodo fino a 24 mesi. Chi non rispetta le regole, non potrà più accedere alle agevolazioni come gli sconti sui contributi previdenziali o gli incentivi statali per le assunzioni. L’elenco delle violazioni che costituiscono cause ostative, se accertate con provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione definitive), è stato approvato con decreto MinLavoro 22 giugno 2026. Il provvedimento arriva in attuazione del decreto cd. “Pnrr 4” del 2024 che, nel subordinare l’accesso ai benefici pubblici al rispetto delle norme di sicurezza, ha demandato a un decreto ministeriale il compito di individuare le specifiche infrazioni che fanno scattare l’esclusione. Il Dm 22 giugno 2026 gradua la durata del blocco economico (da 3 a 24 mesi) sulla base della gravità delle infrazioni. Al vertice, con ventiquattro mesi di interdizione, si collocano i reati di rimozione dolosa di impianti antinfortunistici, omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche e caporalato. Seguono, con diciotto mesi, le lesioni personali colpose gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme di sicurezza. Un anno è invece la durata prevista per le violazioni delle disposizioni del Dlgs 81/2008 (T.u. Sicurezza) in materia di valutazione dei rischi, formazione all’uso delle attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale (Dpi), cantieri temporanei, agenti chimici e biologici, nonché per le violazioni delle norme per la prevenzione infortuni nei cantieri. Otto mesi colpiscono l’impiego di lavoratori stranieri irregolari, mentre sei mesi sono previsti per il lavoro in nero e per chi opera senza rispettare le regole sulla “patente a punti”. Tre mesi, infine, per le violazioni in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero e settimanale), se coinvolgono almeno il venti per cento della manodopera, e per ogni altra violazione penale in materia di lavoro e sicurezza. Il decreto precisa che le cause ostative non operano quando il procedimento penale si è estinto per prescrizione obbligatoria o oblazione.

