Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR): focus su come prepararsi al 12 agosto

A partire dal 12 agosto 2026 entreranno ufficialmente in vigore i primi obblighi operativi previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

A differenza delle precedenti direttive, questo Regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE senza necessità di recepimento nazionale, mirando ad armonizzare le norme su tutto il mercato unico.

Di seguito i punti chiave su cui è necessario agire immediatamente per garantire la conformità:

La Dichiarazione di Conformità UE (DoC)

Dal 12 agosto 2026, i fabbricanti avranno l’obbligo di redigere una Dichiarazione di Conformità UE (DoC) per ogni tipologia di imballaggio immesso sul mercato.

Tale documento attesta che l’imballaggio rispetta i requisiti di sostenibilità e sicurezza stabiliti dal Regolamento (Articoli da 5 a 12).

  • Documentazione Tecnica: La DoC deve essere supportata da una documentazione tecnica (secondo l’Allegato VII) che includa descrizioni del progetto, piani di fabbricazione e risultati delle prove.
  • Conservazione: La documentazione deve essere conservata per 5 anni per gli imballaggi monouso e 10 anni per quelli riutilizzabili.

Prescrizioni sulle Sostanze (Articolo 5)

Entro il 12 agosto 2026, tutti gli imballaggi dovranno rispettare limiti rigorosi sulle sostanze contenute:

  • Metalli Pesanti: La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare i 100 mg/kg.
    • Deroghe attuali: Rimangono valide le deroghe specifiche per gli imballaggi in vetro (Decisione 2001/171/CE) e per le casse e i pallet in plastica (Decisione 2009/292/CE), finché non saranno eventualmente abrogate o modificate dalla Commissione.
  • PFAS (Imballaggi Alimentari): Gli imballaggi a contatto con alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) oltre i limiti specifici stabiliti dal Regolamento (es. 25 ppb per singoli PFAS misurati). Questi limiti devono essere rispettati contemporaneamente a quelli sui metalli pesanti.

Requisiti di sostenibilità degli imballaggi (Articoli da 6 a 12)

  • Imballaggi riciclabili Articolo 6): applicabile a partire dal 2030
  • Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (Articolo 7) : applicabile a partire dal 2030
  • Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica (Articolo 8) : in attesa di definizione UE
  • Imballaggi compostabili (Articolo 9) : applicabile a partire dal 2028
  • Riduzione al minimo degli imballaggi (Articolo 10) : applicabile a partire dal 2030
  • Imballaggi riutilizzabili (Articolo 11) : applicabile secondo art.11, par. 1 a partire dal 2025 (in attesa però di atto delegato della CE da pubblicare entro 2027) 
  • Etichettatura dell’imballaggio (Articolo 12) : applicabile a partire dal 2028

Sebbene i criteri definitivi di “progettazione per il riciclo” saranno dettagliati tramite atti delegati successivi (entro il 2028), il Regolamento stabilisce già che:

  • Gli imballaggi dichiarati come riutilizzabili devono già soddisfare criteri specifici di progettazione per consentire il maggior numero possibile di rotazioni.
  • L’immissione sul mercato sarà consentita solo per imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità applicabili alla data del 12 agosto.

Definizione dei Ruoli (Operatori Economici)

L’identificazione corretta del proprio ruolo all’interno della filiera è cruciale per determinare le responsabilità legali e capire chi deve apporre chiaramente le proprie informazioni (nome, indirizzo, marchio) sull’imballaggio:

  • Fabbricante: La persona (fisica o giuridica) che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, OPPURE chi li fa progettare/fabbricare apponendovi il proprio nome o marchio commerciale. È il principale responsabile della Dichiarazione di Conformità.
  • Produttore: Definizione legata principalmente alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Include chi immette per la prima volta sul mercato nazionale imballaggi per il trasporto, di servizio o per produzione primaria, o prodotti imballati.
  • Importatore: Chi è stabilito nell’UE e immette sul mercato dell’Unione imballaggi provenienti da un paese extra-UE. Deve assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito le procedure di conformità e, se appone il proprio marchio, assume i medesimi obblighi del fabbricante.
  • Distributore: Chi mette a disposizione l’imballaggio nella catena di fornitura (diverso dal fabbricante o importatore). Diventa “fabbricante” se appone il proprio marchio o modifica l’imballaggio alterandone la conformità.
  • Distributore Finale: Chi fornisce direttamente all’utilizzatore finale prodotti imballati o ricaricabili (es. supermercati, ristoranti).
  • Fornitore: Chi fornisce materiali o imballaggi a un fabbricante. Ha l’obbligo di fornire al fabbricante tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità (ai sensi dell’Art. 16).

Esclusioni e Agevolazioni per le Microimprese

Il Regolamento definisce microimpresa un’azienda che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Per queste realtà sono previste specifiche esenzioni:

  • Responsabilità del Fabbricante: Se una microimpresa fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio marchio da un fornitore situato nello stesso Stato membro, il fornitore è considerato il fabbricante responsabile degli obblighi di conformità.
  • Obiettivi di Riutilizzo (Art. 29): Sono esentate dal rispetto degli obiettivi di riutilizzo le microimprese che immettono sul mercato nazionale meno di 1.000 kg di imballaggi all’anno.
  • Settore Ho.Re.Ca. (Art. 33): Le microimprese sono esentate dall’obbligo di offrire ai consumatori l’opzione di imballaggi riutilizzabili per cibi e bevande da asporto.
  • Restrizioni Formati (Allegato V): Gli Stati membri possono esentare le microimprese dai divieti di determinati formati (punto 3 dell’Allegato V) se dimostrano l’impossibilità tecnica di accedere a sistemi di riutilizzo.

Sanzioni

  • Quadro Sanzionatorio: Il Regolamento delega la definizione delle sanzioni monetarie ai singoli Stati membri, che dovranno stabilire norme effettive, proporzionate e dissuasive entro il 12 febbraio 2027. Le autorità competenti hanno fin da subito il potere di controllare le Dichiarazioni di Conformità e ordinare il ritiro dal mercato o il richiamo dei prodotti non conformi.

Vi consigliamo a procedere tempestivamente con un’analisi tecnica del vostro ruolo nella filiera e la mappatura degli imballaggi acquistati, in modo da richiedere ai vostri fornitori tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessaria per dimostrare la conformità.