Concluso il 15 settembre 2026 il periodo in cui il FIR cartaceo poteva essere utilizzato in alternativa al formulario digitale, per i soggetti obbligati al RENTRI il FIR digitale (xFIR) è ora l’unica modalità ordinaria. Nel primo giorno di piena operatività sono stati chiusi correttamente a destino oltre 54.000 formulari.
Con il decreto direttoriale MASE n. 254 del 9 settembre 2026 sono state approvate le modalità operative da seguire in caso di “degrado temporaneo” dei servizi RENTRI (situazione distinta dalla grave indisponibilità del sistema). È ammesso il ricorso al FIR cartaceo quando non sia possibile emettere il FIR digitale, integrarlo durante il trasporto o al momento dell’accettazione da parte del destinatario.
In questi casi:
- il formulario cartaceo va datato e firmato a mano;
- nelle annotazioni va riportata la dicitura “FIR emesso/gestito in modalità cartacea ai sensi dell’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”;
- il trasportatore comunica il cambio di formato al produttore;
- va compilata una dichiarazione che documenti l’anomalia, con le relative evidenze, da inviare via PEC a rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino del servizio.
Si consiglia a produttori, trasportatori e destinatari di inserire la procedura nelle istruzioni operative interne, tenere disponibili moduli cartacei e modello di dichiarazione e conservare le prove del malfunzionamento (es. schermate).

