Elettrosmog, chiarimenti MinAmbiente su misurazione

Poiché per superfici non calpestabili, come pareti senza balconi o tetti a falda, non esiste un punto di misura prestabilito dell‘esposizione elettromagnetica causata dall‘impianto Tlc installato sull’edificio, la tutela della salute deve essere assicurata mediante i “volumi di rispetto”.

È questa l’interpretazione del combinato disposto del Dpcm 8 luglio 2003 e dal Dl 179/2012 fornita dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in risposta all’interpello con cui un Comune toscana aveva chiesto indicazioni su come accertare i limiti di esposizione elettromagnetici per gli impianti di telecomunicazione installati sugli edifici.

I limiti di esposizione, ricorda la risposta ad interpello 15 settembre 2026, n. 190108, hanno applicazione universale a tutela della popolazione (a differenza dei valori di attenzione legati a permanenze di almeno quattro ore), valgono ovunque (superfici edili e cantieri compresi) e devono essere rilevati a 1,50 metri dal “piano di calpestio“.

Il problema è sorto a seguito del recente innalzamento del valore di attenzione a 15 V/m, operato dalla legge 214/2023. Il precedente limite (6 V/m) costituiva una tutela “indiretta”: rispettandolo, nella maggior parte delle situazioni critiche, si garantiva anche il rispetto dei limiti di esposizione. Con la soglia più alta, invece, per le stazioni radio base installate sugli edifici sono emersi superamenti dei limiti di esposizione proprio sui tetti a falda.

Per le pareti prive di balconi o terrazzi ed i tetti a falda, la norma non fissa un punto di verifica generalizzato: colmo, falde inclinate e facciate non sono “piano di calpestio“. Il Ministero osserva, tuttavia, che assumere la quota del colmo — ovvero il punto potenzialmente più esposto alle emissioni — e applicarvi 1,50 metri rappresenta un “criterio cautelativo che non appare direttamente desumibile dal dettato della norma“.

Diverso è il caso delle coperture piane: se la superficie è idonea al transito o allo stazionamento delle persone, costituiscono piano di calpestio, anche quando non sono praticabili. Il limite va quindi verificato a 1,50 metri dalla superficie.

Per tutelare in via prioritaria la salute delle persone, sottolinea in chiusura la risposta, esistono i “volumi di rispetto”, ovvero le zone attorno alle antenne dove i campi superano i limiti di esposizione. Le valutazioni previsionali autorizzative, secondo il Dicastero, devono verificare che tali volumi non intercettino le superfici degli edifici, coperture e pareti comprese. In tale modo è possibile prevenire esposizioni pericolose in caso di accesso o attività sulle superfici esterne, senza assimilarle a un piano di calpestio.