Con la sentenza n. 33423 del 14 settembre 2026 la Cassazione penale, Sez. IV, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio mortale causato dall’investimento di un lavoratore da parte di un carrello elevatore, per omessa valutazione del rischio interferenziale e mancata redazione del DUVRI.
La pronuncia richiama gli obblighi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008: quando nello stesso luogo operano lavoratori di imprese diverse, il committente deve promuovere cooperazione e coordinamento ed elaborare il DUVRI. In ambienti con circolazione di mezzi (piazzali, magazzini, aree portuali) l’interferenza tra pedoni e carrelli è uno dei rischi più tipici.
È opportuno verificare che per ogni appalto sia presente un DUVRI specifico e aggiornato, che tratti la viabilità interna e la separazione pedoni/mezzi, reso effettivo con riunioni di coordinamento documentate.

