Tre nuovi interpelli del MASE chiariscono l’applicazione della normativa ambientale

Nel mese di agosto 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito risposta a tre interpelli ambientali che affrontano questioni differenti ma di particolare interesse operativo: la gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento, l’utilizzo degli aggregati recuperati per la copertura giornaliera delle discariche e l’applicazione dei BAT-AEL alle emissioni di SOx provenienti dagli impianti Claus inseriti in installazioni chimiche soggette ad AIA.

Rifiuti in uscita dagli impianti: come gestire il deposito intermedio

L’interpello presentato dalla Regione Calabria riguarda le modalità di deposito dei rifiuti che derivano dalle operazioni di trattamento e che rimangono temporaneamente all’interno dell’impianto prima di essere avviati a una successiva destinazione. Tra le questioni sottoposte al Ministero figurano la qualificazione di questo deposito nell’autorizzazione, la determinazione dei quantitativi ammessi, l’applicabilità dei principi già espressi per l’operazione R12 anche ad altre operazioni e i contenuti che devono essere previsti nel titolo autorizzativo.

Il MASE parte da un principio già affermato in precedenti chiarimenti: ai rifiuti che derivano da un’operazione di recupero o smaltimento non può essere applicato il regime del deposito temporaneo prima della raccolta, perché questi rifiuti sono già entrati nel circuito della gestione e sono già stati sottoposti a un’attività autorizzata.

Con specifico riferimento ai rifiuti derivanti dall’operazione R12, il Ministero chiarisce che, quando la normativa non consente di ricondurre il loro deposito a una specifica operazione di recupero o smaltimento prevista dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, la permanenza in impianto deve essere disciplinata nell’autorizzazione come modalità gestionale connessa e funzionale all’operazione di trattamento autorizzata, senza attribuirle un autonomo codice non previsto dalla normativa.

Questo non significa, però, che i quantitativi presenti possano essere trascurati. I rifiuti in uscita fisicamente presenti nell’impianto devono essere considerati dall’autorità competente nella definizione dell’assetto autorizzativo complessivo, perché incidono sulle condizioni operative e di sicurezza. Il titolo deve quindi prevedere specifici limiti quantitativi e temporali, distinti da quelli relativi ai rifiuti in ingresso e alle operazioni codificate.

La loro determinazione deve avvenire caso per caso, considerando, tra gli altri elementi, tipologia e caratteristiche dei rifiuti, capacità di trattamento, superfici disponibili, modalità di stoccaggio, prevenzione incendi e capacità di movimentazione e avvio a destino.

Quanto agli output provenienti da operazioni diverse da R12, il MASE precisa che l’inapplicabilità del deposito temporaneo prima della raccolta vale in generale per i rifiuti derivanti da operazioni autorizzate di recupero o smaltimento. Diversa è la questione della messa in riserva R13: la sua specifica non applicabilità agli output da R12 deriva dalla formulazione stessa dell’operazione R12. Per le altre operazioni, l’eventuale ricorso a uno stoccaggio codificato deve quindi essere valutato considerando la destinazione del rifiuto, l’operazione già svolta e la sequenza gestionale autorizzata.

L’autorizzazione, infine, deve disciplinare puntualmente il deposito degli output, individuando i codici EER interessati, i quantitativi ammessi, i tempi massimi di permanenza e le prescrizioni tecniche relative, tra l’altro, all’organizzazione delle aree, alla separazione dei flussi, alla tracciabilità e alla prevenzione dei rischi.

Aggregati recuperati: la copertura giornaliera delle discariche non rientra negli utilizzi del DM 127/2024

L’interpello presentato dall’Unione dei Comuni Misa-Nevola affronta l’applicazione del DM 28 giugno 2024, n. 127, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

La domanda riguarda, in particolare, la possibilità di utilizzare gli aggregati recuperati per la copertura giornaliera delle discariche per rifiuti urbani, considerando tale copertura come uno strato con funzione drenante e quindi riconducibile agli impieghi contemplati dalla lettera e) dell’Allegato 2 del decreto.

Il MASE conferma l’impostazione già espressa in un precedente interpello: tra gli impieghi previsti dal DM 127/2024 non è espressamente compreso l’utilizzo degli aggregati recuperati per la copertura giornaliera delle discariche.

Secondo il Ministero, infatti, la copertura giornaliera è collegata ai criteri di coltivazione della discarica, piuttosto che ai suoi criteri costruttivi. La sua funzione è quella di limitare fenomeni quali dispersione di polveri, emanazioni moleste, dispersione dei rifiuti ed esposizione agli agenti atmosferici, oltre all’accesso di volatili, roditori e altri animali. Il fatto che il materiale impiegato possa svolgere anche una funzione drenante non consente quindi di ricondurre questa applicazione alla lettera e) dell’Allegato 2 del DM 127/2024.

Ciò non esclude in assoluto il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione destinati a questo utilizzo. Il MASE indica infatti la possibilità di ricorrere al procedimento autorizzatorio ordinario ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006. Inoltre, qualora si intenda ottenere un aggregato riciclato con cessazione della qualifica di rifiuto per impieghi specifici diversi da quelli elencati nel DM 127/2024, resta percorribile la strada delle autorizzazioni End of Waste “caso per caso”, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale.

Impianti Claus nelle installazioni chimiche: i BAT-AEL sugli SOx vanno generalmente rispettati

L’interpello presentato dalla Provincia di Savona riguarda l’applicazione delle Conclusioni sulle BAT approvate con decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 alle emissioni in atmosfera di un impianto Claus esistente utilizzato all’interno di un’installazione chimica con codice IPPC 4.1.

In particolare, la Provincia chiede se l’impianto debba adeguarsi alla BAT 18, tabella 1.6, con riferimento al limite di concentrazione degli ossidi di zolfo (SOx).

Il MASE evidenzia una differenza rispetto alla disciplina prevista per le raffinerie. Per queste ultime le relative Conclusioni sulle BAT prevedono, per gli impianti di recupero dello zolfo, requisiti legati all’efficienza di recupero e consentono una gestione integrata delle emissioni di SO2 attraverso il cosiddetto limite “di bolla”.

Un meccanismo analogo non è invece previsto dalle BAT applicabili alle installazioni chimiche. Per questo motivo, secondo il Ministero, le emissioni di SOx di un impianto Claus inserito in un impianto chimico soggetto ad AIA devono generalmente rispettare, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione, un valore limite compreso nell’intervallo BAT-AEL previsto dalla BAT 18, tabella 1.6, con determinazione del valore al netto dell’eventuale diluizione intervenuta prima di quel punto.

Il MASE precisa comunque che il gestore può chiedere motivatamente una deroga, sulla base delle condizioni previste dall’Allegato XII-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. L’autorità competente può inoltre tenere conto della miscelazione di diversi flussi inquinanti prima del rilascio in atmosfera per individuare il valore limite più adeguato, considerando i BAT-AEL applicabili ai singoli flussi.