End of waste C&D, la guida MinAmbiente

Dal Ministero dell’ambiente è arrivata a metà luglio 2026 la guida per il rilascio in modo uniforme sul territorio nazionale dell’autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) degli inerti da costruzione e demolizione.
Approvata con il Decreto del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 139 del 2 luglio 2026, la nuova relazione tecnica punta a chiarire e uniformare l’operato delle autorità regionali e provinciali chiamate a rilasciare le autorizzazioni “caso per caso” (ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006).
La guida si rivolge specificamente ai flussi di rifiuti di costruzione e demolizione contraddistinti da codici EER non espressamente elencati nel DM 127/2024, ma i cui aggregati riciclati siano destinati agli impieghi già previsti dall’Allegato 2 del medesimo regolamento (come rilevati, sottofondi stradali, riempimenti e piazzali).
Il Ministero chiarisce che la linea guida non modifica né amplia automaticamente l’elenco dei rifiuti ammessi dal DM 127/2024, né può essere impiegata per eludere i requisiti stabiliti dal decreto. In particolare:

  • Non è consentito miscelare rifiuti ammessi e non ammessi al solo scopo di estendere la lista dei codici EER.
  • Non si può riconoscere la qualifica End of Waste a materiali espressamente vietati da normative nazionali ed europee di rango superiore.

Per ottenere il via libera dall’autorità competente — previo parere obbligatorio di ISPRA o dell’ARPA territorialmente competente — il proponente deve dimostrare tramite un’istruttoria tecnica approfondita che il processo di recupero garantisce l’assenza di impatti negativi su salute e ambiente.
Il percorso valutativo previsto dalla guida si articola in tre macro-passaggi:

  1. Verifica dei processi di recupero ammissibili in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e all’origine del rifiuto in ingresso.
  2. Analisi di conformità dell’aggregato e dell’eluato, valutando sia i contaminanti presenti nella matrice solida sia quelli soggetti a lisciviazione.
  3. Valutazione del rischio sanitario e ambientale integrato (corredata da 5 allegati tecnici con modelli tossicologici, fattori di assorbimento e schemi di processo) nei casi in cui siano presenti sostanze o parametri non previsti dalle tabelle standard.

Una volta completato con successo l’iter e ottenuta l’autorizzazione, l’aggregato cessa di essere un rifiuto ed entra sul mercato a tutti gli effetti come prodotto, tenuto al rispetto della marcatura CE e delle specifiche norme tecniche relative all’uso finale previsto.