L’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce quali sono le misure antinfortunistiche che l’impresa deve adottare per prevenire e contenere i danni da calore e insolazione, tra rimodulazione degli orari di lavoro e formazione dei lavoratori. Le indicazioni si ricavano dalla nota con cui l’Inl fornisce istruzioni operative per lo svolgimento da parte delle Autorità competenti dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, volta a verificare l’adozione da parte delle aziende di idonee misure organizzative contro i rischi da stress termico (in particolare per i settori dell’edilizia, agricoltura, logistica). Con nota 6 luglio 2026, n. 5484 l’Inl ricorda infatti che il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” (adottato con Dm 95/2025) impone “il superamento dell’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata”. L’Ispettorato chiarisce che nel corso degli accessi ispettivi il personale deputato ai controlli dovrà, tra le altre: verificare se il datore di lavoro ha integrato il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) includendo anche il rischio da stress termico; verificare l’effettiva concessione di pause e la rotazione dei lavoratori; controllare la disponibilità di acqua potabile (nei cantieri/campi) e l’uso di Dispositivi di protezione individuale idonei (indumenti leggeri e traspiranti). L’Inl chiarisce inoltre, come già espresso in precedente nota del 2023, che tra le misure che il datore di lavoro è chiamato a valutare è inclusa anche la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da comportare un rischio non accettabile per la salute e sicurezza dei lavoratori.

