L’impianto che sterilizza i rifiuti sanitari può essere realizzato senza autorizzazione se si trova all’interno dell’ospedale e tratta solo scarti infetti prodotti dalla struttura, fermo restando che può comunque necessitare di preventiva valutazione di impatto ambientale.
I chiarimenti arrivano direttamente dal MASE, tramite il riscontro a un interpello ambientale emesso il 10 giugno 2026 (in risposta a un quesito sollevato dalla Provincia Autonoma di Bolzano). Il Ministero ha analizzato il delicato confine tra la disciplina ordinaria dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006) e le regole speciali per le strutture sanitarie dettate dal D.P.R. 254/2003.
Secondo il Dicastero, gli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (come i codici EER 18.01.03*) beneficiano di una specifica deroga:
- Nessun titolo ex art. 208: Se l’apparato tecnologico è installato all’interno del perimetro della struttura sanitaria e viene impiegato esclusivamente per il trattamento dei rifiuti infettivi generati in loco dalla struttura stessa, non è richiesta la complessa autorizzazione unica per i rifiuti di cui all’articolo 208 del Codice dell’Ambiente.
- Il vincolo di provenienza: Tale esenzione decade immediatamente qualora l’impianto ospedaliero dovesse accogliere e trattare scarti infetti provenienti da altre sedi o cliniche esterne, configurando in quel caso una vera e propria attività commerciale di gestione rifiuti di terzi.
Se da un lato si semplifica sul fronte del titolo autorizzativo alla gestione dei rifiuti, il Ministero pone un fermo paletto sulla tutela ambientale preventiva. La deroga amministrativa concessa dal D.P.R. 254/2003 non si estende infatti alle procedure di valutazione ambientale descritte nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
Gli impianti di sterilizzazione rientrano a pieno titolo nelle categorie progettuali soggette a verifica o a vera e propria V.I.A. (o screening di VIA) a seconda delle soglie dimensionali o della localizzazione. Pertanto, prima di procedere al montaggio e all’avvio dei macchinari di disinfezione/sterilizzazione, la direzione ospedaliera (o la società appaltatrice, a seconda dei patti contrattuali d’ingegneria) dovrà verificare la sussistenza dell’obbligo e, se necessario, ottenere il via libera dalle autorità ambientali regionali o provinciali.

