Focus Normativo: Il Nuovo Regolamento PPWR (UE) 2025/40 – Cosa cambia per le aziende italiane

Il settore del packaging sta attraversando una trasformazione senza precedenti con l’introduzione del Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2025 ed entrato formalmente in vigore l’11 febbraio 2025, il regolamento diventerà pienamente applicabile a decorrere dal 12 agosto 2026.

L’obiettivo ambizioso dell’Unione Europea è quello di armonizzare le pratiche di gestione degli imballaggi, superando le frammentazioni tra i vari Stati membri e riducendo i rifiuti pro-capite del 15% entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018.

Le aziende devono prepararsi a rispettare requisiti stringenti che coprono l’intero ciclo di vita dell’imballaggio:

• Sostanze pericolose (Scadenza 12 agosto 2026): È previsto il divieto di immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS oltre determinati limiti di concentrazione. Inoltre, la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non dovrà superare i 100 mg/kg.

• Riciclabilità obbligatoria: Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili. Per le plastiche, sono fissate percentuali minime obbligatorie di contenuto riciclato post-consumo entro il 2030 (es. 30% per il PET sensibile al contatto).

• Divieti sulle plastiche monouso (Scadenza 1° gennaio 2030): Saranno vietati alcuni formati specifici, come gli imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi inferiori a 1,5 kg, le confezioni monodose per condimenti nel settore HORECA e i flaconi in miniatura per prodotti da toeletta negli hotel.

• Etichettatura armonizzata (Scadenza 12 agosto 2028): Gli imballaggi dovranno riportare un’etichetta armonizzata con pittogrammi per facilitare la raccolta differenziata.

Il regolamento introduce responsabilità chiare per i fabbricanti, che dovranno eseguire una valutazione di conformità, redigere la documentazione tecnica e una dichiarazione di conformità UE. Tali documenti devono essere conservati per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per quelli riutilizzabili.

Inoltre, viene rafforzata la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): le aziende saranno tenute a finanziare i costi di gestione, raccolta e riciclo dei rifiuti derivanti dai propri imballaggi.

Per mantenere la competitività ed evitare sanzioni (che gli Stati membri dovranno definire entro febbraio 2027), le aziende dovrebbero agire tempestivamente seguendo questi passaggi:

1. Analisi della filiera: Individuare i materiali critici che non rispettano i nuovi limiti sulle sostanze o i criteri di riciclabilità.

2. Investire in R&D: Sviluppare soluzioni di “design for recycling” e ridurre al minimo peso e volume del packaging (lo spazio vuoto non potrà superare il 50% dal 2030).

3. Test e Certificazioni: Avviare test di laboratorio per verificare la presenza di PFAS e metalli pesanti, oltre a prove di migrazione e sicurezza alimentare.

4. Sistemi di riutilizzo: Valutare modelli di business basati sul riutilizzo, poiché per settori come il trasporto e le bevande sono previsti target di riutilizzo crescenti dal 2030.

L’adeguamento al PPWR non è solo un obbligo normativo, ma rappresenta un’opportunità strategica per innovare i processi produttivi in ottica circolare e migliorare la reputazione aziendale sul mercato europeo.

Di seguito un approfondimento specifico per chi utilizza imballaggi per i propri prodotti e per chi importa merci imballate dall’estero:

1. Focus: L’utilizzatore di imballaggi (che confeziona e rivende)

Per un’azienda che acquista imballaggi per confezionare i propri prodotti, gli obblighi variano a seconda del ruolo che assume sul mercato.

  • Assunzione degli obblighi del fabbricante: Se l’utilizzatore modifica l’imballaggio o lo commercializza con il proprio marchio, viene considerato a tutti gli effetti un fabbricante. In questo caso, deve redigere la documentazione tecnica, eseguire la valutazione di conformità e conservare la dichiarazione di conformità UE per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (riutilizzabili).
  • Riduzione e minimizzazione: Dal 1° gennaio 2030, gli utilizzatori dovranno garantire che gli imballaggi siano progettati per ridurre peso e volume al minimo necessario. Per il commercio elettronico e il trasporto, lo spazio vuoto non potrà superare il 50% del volume totale.
  • Identificazione e tracciabilità: Gli operatori devono essere in grado di comunicare alle autorità i propri fornitori e i clienti a cui hanno venduto gli imballaggi, conservando tali informazioni per un periodo compreso tra 5 e 10 anni.
  • Obiettivi di riutilizzo: Se l’azienda utilizza imballaggi per il trasporto (come pallet o casse di plastica) o imballaggi multipli, dovrà rispettare obiettivi di riutilizzo minimi (es. 40% per il trasporto entro il 2030) partecipando a sistemi di riutilizzo certificati.

2. Focus: L’importatore di merci imballate dall’estero

Chi immette nel mercato dell’Unione imballaggi o prodotti imballati provenienti da paesi terzi assume un ruolo critico di garante della conformità.

  • Verifica della conformità: Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, l’importatore deve assicurarsi che esso sia conforme a tutte le prescrizioni del regolamento. Ciò include il rispetto dei limiti sulle sostanze pericolose e i requisiti di riciclabilità.
  • Obblighi di etichettatura: L’importatore deve riportare sull’imballaggio il proprio nome, marchio registrato e indirizzo postale. Se le dimensioni non lo consentono, queste informazioni devono essere fornite tramite supporto digitale (come un codice QR) o in un documento di accompagnamento.
  • Documentazione tecnica: Deve garantire che il fabbricante estero abbia preparato la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, rendendole disponibili alle autorità su richiesta.
  • Responsabilità estesa del produttore (EPR): Gli importatori sono soggetti all’obbligo di iscrizione al registro dei produttori nazionale e devono finanziare i costi di gestione, raccolta e riciclo dei rifiuti derivanti dagli imballaggi che importano.
  • Controlli alle frontiere: Le autorità degli Stati membri collaboreranno per monitorare gli imballaggi che entrano nel mercato UE, con il potere di bloccare e ritirare i prodotti non conformi.

In sintesi, entrambe le figure devono monitorare attentamente la propria filiera: l’utilizzatore puntando sul design sostenibile e il riutilizzo, l’importatore assicurando la piena tracciabilità e conformità chimica e strutturale dei materiali provenienti dall’esterno.