Definite dal Ministero dell’ambiente le somme di denaro che le imprese devono pagare per coprire i costi della procedura di estinzione, prevista dal Codice ambientale, di alcuni reati ambientali da loro commessi.
Il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che nel caso in cui l’impresa commetta alcuni reati meno gravi previsti dallo stesso Codice ambientale, può “estinguere” l’illecito pagando una somma di denaro e adempiendo alcune prescrizioni che gli vengono assegnate dall’Organo che ha accertato la violazione. Questo soggetto si può avvalere del Sistema nazionale protezione ambiente (Snpa) per definire la portata degli obblighi che l’impresa deve assolvere.
Con il decreto 8 ottobre 2025, in vigore dal 16 febbraio 2026, il MinAmbiente ha approvato gli importi a carico delle imprese da pagare al Sistema “Ispra-Arpa” per l’attività svolta. La quale consiste: nella redazione dell’adempimento che l’azienda deve assolvere se vuole che il reato a suo carico si estingua; nella “asseverazione”, cioè nel controllo che l’impresa abbia ottemperato ai suoi obblighi.
Si ricorda che con la procedura prevista dall’articolo 318-bis e seguenti del decreto legislativo 152/2006 possono essere “estinti” solo i reati meno gravi e non impattanti sull’ambiente puniti dal decreto legislativo 152/2006. Si tratta degli illeciti sanzionati con la pena dell’arresto o dell’ammenda. Se l’impresa paga una somma di denaro e osserva scrupolosamente le prescrizioni impartitele, il fascicolo non viene trasmesso alla Procura della Repubblica per l’avvio della azione penale, e il reato è estinto.

