Vi ricordiamo che con l’introduzione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) tramite il Regolamento (UE) 2023/956, gli importatori di beni provenienti da Paesi extra-UE, inclusi nell’Allegato I del Regolamento (cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno, ferro e acciaio, insieme ad alcuni precursori e prodotti derivati), sono tenuti ad adempiere a specifici obblighi normativi.
A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore la fase definitiva del regolamento, che prevede che i soggetti che hanno acquisito lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato dovranno dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate.
Il Reg. (UE) 2025/2083) ha apportato alcune semplificazioni rispetto alla “versione” iniziale del regolamento.
In particolare:
- Esenzione “de minimis”: gli importatori che, nel corso del 2026, importeranno meno di 50 tonnellate di merci soggette a CBAM saranno esonerati:
- dal dover presentare la domanda per ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato;
- dal dover presentare la dichiarazione annuale CBAM;
- dal dover acquistare i certificati CBAM.
*Attenzione: la soglia non è fissa. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione potrà adeguarla per garantire che il 99% delle emissioni incorporate introdotte nell’UE rimanga coperto dal CBAM.
- Dichiarante CBAM autorizzato (“DCA”): gli importatori che, nel corso del 2026, importeranno più di 50 tonnellate di merci CBAM dovranno presentare domanda per ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato. Attenzione: la domanda deve essere presentata prima del superamento delle 50 tonnellate e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2026. Onde evitare blocchi in dogana è quindi consigliabile procedere all’invio della domanda il prima possibile. *In caso di rifiuto dell’autorizzazione e superamento della soglia l’autorità competente, entro un mese dalla decisione, determinerà i livelli di emissioni incorporate nelle merci importate tra il 1° gennaio 2026 e la data della decisione e le relative sanzioni.
- Dichiarazione annuale CBAM: entro il 30 settembre 2027 deve essere presentata la prima dichiarazione annuale relativa alle merci importate nel 2026.
- Certificati CBAM: verranno venduti agli importatori a partire dal 1° febbraio 2027 e riguarderanno le emissioni incorporate nelle merci importate nel 2026. A decorrere dal 2027, inoltre, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà garantire che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponda ad almeno il 50 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che ha importato dall’inizio dell’anno civile.Verrà pubblicato un regolamento specifico che consentirà di dedurre dal numero di certificati da restituire il prezzo del carbonio già pagato nel Paese di origine della merce.
- Ente verificatore accreditato CBAM: se l’importatore intende utilizzare le emissioni puntuali comunicate dai fornitori/gestori degli impianti (cd “actual data”) le stesse dovranno essere obbligatoriamente certificate da un ente verificatore terzo accreditato.
- Nuovi valori di default per le emissioni: nel periodo definitivo, è data la possibilità agli importatori di utilizzare valori predefiniti nel caso in cui non siano disponibili dati verificati sulle emissioni.
COSA FARE PER PREPARARSI AL PERIODO DEFINITIVO?
A. Gli importatori che nel corso del 2026 prevedono di superare la soglia delle 50 tonnellate di merci soggette a CBAM devono:
- presentare la domanda di dichiarante autorizzato CBAM il prima possibile e comunque prima del superamento di tale soglia;
- monitorare attentamente le proprie importazioni di merci CBAM;
- prepararsi a stimare, non appena il quadro normativo sarà completo, il costo effettivo dei certificati CBAM da restituire nella dichiarazione annuale.
B. Gli importatori che prevedono di non superare la suddetta soglia nel 2026 devono:
- continuare il monitoraggio delle importazioni;
- tenere a mente che la stessa è garantita solo per il 2026 e potrà essere modificata negli anni successivi.
C. Agli importatori che prevedono di importare nel 2026 una quantità “vicina” alla soglia delle 50 tonnellate si suggerisce – in via prudenziale – di presentare comunque la domanda.

