Facendo seguito alle precedenti, si ricorda che con il termine del periodo transitorio al 31/12/2025, ed a decorrere dal 1° gennaio 2026, l‘importazione di merci CBAM (prodotti in cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno elencati all’All.1 del Reg.956/2023) nel territorio doganale dell’UE sarà possibile solo per gli importatori che hanno ottenuto lo status di dichiaranti autorizzati.
Si informa in proposito che sono state pubblicate, nella sezione del portale ETS dedicata al CBAM https://www.ets.minambiente.it/CBAM/Status, le istruzioni per la richiesta di autorizzazione.
Le istruzioni forniscono tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione della domanda di autorizzazione, tramite il Modulo AMM del Registro CBAM Comunitario
Gli operatori che hanno già presentato la domanda sono tenuti a verificare nel Registro CBAM la presenza di eventuali comunicazioni da parte dell’Autorità Nazionale, nonché la completezza della documentazione trasmessa. In caso di necessità, dovranno procedere all’integrazione della documentazione seguendo quanto indicato nelle istruzioni.
Si ricorda che successivamente, entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per le emissioni generate nel 2026, ogni dichiarante CBAM autorizzato dovrà presentare una dichiarazione annuale contenente tutte le informazioni relative a:
- la quantità totale di ogni tipo di merce importata durante l’anno solare precedente, espressa in megawattora per l’elettricità e in tonnellate per le altre merci;
- le emissioni totali incorporate nelle merci di cui al punto precedente, espresse in tonnellate di emissioni di CO2e per megawattora di elettricità o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merce, calcolate in conformità all’articolo 7 e verificate in conformità all’articolo 8;
- copie delle relazioni di verifica, rilasciate da verificatori accreditati, ai sensi dell’articolo 8 e dell’Allegato VI.
I dichiaranti CBAM autorizzati dovranno quindi provvedere a restituire il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni totali incorporate tenendo conto della eventuale riduzione dovuta al prezzo del carbonio pagato in un Paese di origine ai sensi dell’articolo 9 e dell’aggiustamento previsto dall’articolo 31 (adeguamento delle quote assegnate a titolo gratuito nel sistema EU – ETS).

