Nella conversione del “Decreto infrazioni 131/2024” a opera della legge 166/2024 si trova la semplificazione per ritiro, raccolta e deposito dei rifiuti di apparecchi elettronici (cd. “Raee“).
La legge 14 novembre 2024, n. 166 ha riscritto l’articolo 11 del decreto legislativo 49/2014 che contiene le regole per il ritiro “uno contro uno” delle apparecchiature elettroniche dismesse. Si tratta del ritiroobbligatorio del rifiuto di un apparecchio elettronico da parte del negoziante a fronte dell’acquisto di uno nuovo equivalente. Chi ritira questi rifiuti vede semplificati gli obblighi previsti dalle norme del Codice ambientale (Dlgs 152/2006). In particolare non deve più tenere uno schedario per il carico/scarico dei rifiuti, né iscriversi al Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (chiamato “Rentri”).
La legge 166/2024 inoltre estende le regole sul ritiro “uno contro uno” anche ai distributori di apparecchiature elettroniche “professionali” (quelle delle aziende) che vogliono effettuarlo su base volontaria.
Novità anche per il deposito “semplificato” (cioè senza obbligo di autorizzazione) dei rifiuti elettronici presso la sede del venditore di apparecchiature elettroniche. Aumentano le quantità dei rifiuti che possono essere stoccati, ora calcolate singolarmente (non più complessivamente) per ciascuno dei “gruppi” di rifiuti elettronici individuati dal decreto ministeriale 40/2023.
Le operazioni di trasporto dei rifiuti depositati verso i luoghi di gestione non richiedono per il distributore l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Inoltre sarà sufficiente il documento di trasporto anziché il formulario di identificazione.
La riorganizzazione della normativa ha determinato l’abrogazione della disciplina sulle modalità semplificate di gestione dei rifiuti elettronici recate dai decreti ministeriali 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121.