n data 20 agosto 2024, il Comitato ETS ha approvato la Deliberazione n.127/2024 con cui sono definiti modalità e termini per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra da parte dei soggetti regolamentati ETS2
Per i soggetti regolamentati che svolgono attività prima del 1° gennaio 2025, le richieste di autorizzazione ad emettere devono essere presentate entro il 30 settembre 2024, attraverso la funzionalità dedicata RAE – Richiesta di autorizzazione ad emettere – del Portale ETS2.
Al fine di garantire la continuità di esercizio di detti soggetti, il Comitato si riserva di accogliere, in via preliminare, le richieste di autorizzazione entro 90 giorni dalla data del 30 settembre, previo controllo formale sulla presenza degli elementi necessari a corredo della richiesta medesima.
Nei successivi 120 giorni e salvo sospensioni per integrazioni, il Comitato, accertato che il soggetto è in grado di monitorare e comunicare le emissioni in conformità alla normativa unionale, rilascia – a seguito all’esito positivo dell’istruttoria della documentazione tecnica allegata alla richiesta – l’autorizzazione definitiva.
I soggetti regolamentati che iniziano le attività a decorrere dal 1° gennaio 2025 presentano al Comitato la richiesta di autorizzazione almeno 120 giorni prima dell’inizio dell’attività, sempre attraverso la funzionalità dedicata RAE del Portale ETS2. Successivamente, il Comitato, accertata la capacità del soggetto di monitorare e comunicare le emissioni conformemente alle norme unionali, rilascia – all’esito positivo dell’istruttoria tecnica della documentazione allegata – l’autorizzazione ad emettere entro 90 giorni dalla richiesta, salvo sospensioni per integrazioni.
In entrambi i casi ‘istanza deve essere trasmessa nelle modalità previste dal Portale ETS2 e corredata degli allegati necessari, così come indicato nel sinottico pratiche, con particolare riguardo al Piano di Monitoraggio.