Il MinInfrastrutture ha diramato una circolare di chiarimenti sul regime di esenzioni dall’obbligo di nomina del consulente Adr per le imprese che svolgono il trasporto – e attività connesse – di merci pericolose su strada.
Le delucidazioni, che arrivano in risposta ad alcuni quesiti degli operatori di settore, sono contenute nella circolare MinInfrastrutture 14 maggio 2024, n. 13921 e sono relative a tutte e quattro le tipologie di esenzione stabilite dal Dm 7 agosto 2023, riguardanti in particolare – ma non solo — il monitoraggio delle esenzioni legate a “natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali”, le verifiche su quelle previste per i “trasporti in colli”, la possibilità di applicare l’esenzione per “spedizioni occasionali” anche ad operazioni consecutive e le “situazioni tipo” che possono configurarsi con riferimento al regime di esenzione per “esclusione dal campo di applicazione”.
Nel campo di applicazione della disciplina, che comprende tutte le imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose, rientrano – stando a quanto sottolineato in apertura di circolare dal Dicastero — anche gli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, “nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o
rifiuti pericolosi. A tal proposito, si precisa che il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto”.
Su durata e periodicità dei corsi di formazione (comunque richiesti), sempre secondo le indicazioni dicasteriali, vige la discrezione del legale rappresentante aziendale.