Dal 31 ottobre 2026 è in vigore il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, che estende la confisca dei beni ai reati ambientali.
- Beni di pari valore. Se non si possono confiscare i beni usati per il reato, il giudice può confiscare beni di pari valore (nuovo art. 240-ter del codice penale). Vale tra l’altro per inquinamento e disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti e diversi reati del Testo unico ambientale.
- Beni ceduti a terzi. Si possono confiscare anche i beni ceduti a terzi per sottrarli alla confisca, se chi li ha ricevuti ne conosceva lo scopo.
- Abbandono di rifiuti. Si possono confiscare i mezzi usati. Se è contestata l’aggravante dell’attività d’impresa, si confisca anche il profitto.
Cosa significa per le aziende
A rischio ci sono impianti, mezzi e attrezzature. La prima difesa è una gestione dei rifiuti corretta e documentata, insieme a un Modello 231 aggiornato sui reati ambientali.

