DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALE (DVR Generale);
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI (DVR Specifico);
- Entro 90 giorni dalla data inizio attività: per le imprese di nuova costituzione
- Aggiornamenti periodici
1) art. 181 c.2 (valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici) ogni 4 anni (Rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima,..);
Il rischio chimico non ha periodicità ben definita secondo l’art. 181, comma 2, D.Lgs. 81/2008. Ma dal primo giugno 2015 esistono delle nuove regole.
2) art. 236 c.5: ogni 3 anni (cancerogeno, mutageno);
3) art. 271 c.3: ogni 3 anni (biologico);
4) art. 29 c.3: aggiornamento entro 30 giorni in caso di:
✓ Modifiche/variazioni del processo produttivo che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
✓ Modifiche/variazioni significative dell’organizzazione del lavoro che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
✓ Cambiamenti o evoluzioni nella tecnica, nella prevenzione o nella protezione nei luoghi di lavoro;
✓ Quando l’Organizzazione cambia ubicazione, sede, location in cui svolge le proprie attività;
✓ A seguito di infortuni significativi/importanti o malattie professionali;
✓ Se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
✓ In caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
✓ In caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.

