Inquinamento da appalti pubblici, MinAmbiente su adempimenti

Il Ministero fa il punto sulla distribuzione tra imprese e Pubblica amministrazione degli obblighi di prevenzione e messa in sicurezza che, in caso di affidamenti pubblici, devono essere adempiuti contro contaminazioni e danni ambientali. I chiarimenti arrivano dal Dicastero in risposta a una serie di quesiti posti da un Comune della Basilicata sull’applicazione, in caso di affidamenti pubblici, della disciplina prevista dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006). Con riferimento alla disciplina sul danno ambientale, il Ministero, con risposta ad interpello 13 luglio 2026, n. 148559, chiarisce innanzitutto che nel caso di minaccia imminente di danno (anche all’interno di un Sito di interesse nazionale) è a carico dell’impresa, quale “operatore”, l’obbligo di comunicare alle Autorità competenti le misure di prevenzione e messa in sicurezza. L’obbligo di comunicazione, precisa il Ministero, è a carico dell’impresa anche nel caso in cui la stessa non abbia i requisiti per adottare le misure preventive. Nell’interpello il Ministero richiama anche quanto già espresso dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (Snpa) secondo cui le Autorità regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa) non possono essere destinatarie di ordini di riparazione o di compiti di prevenzione da parte di altre P.a.. Il Dicastero precisa infine che quando la P.a., ai sensi dell’articolo 250 del Codice ambientale, interviene in via sostitutiva con misure di prevenzione e ripristino, deve scegliere i soggetti pubblici o privati che effettuano l’intervento entro 90 giorni dalla mancata individuazione del responsabile della contaminazione “cristallizzata” in un motivato provvedimento amministrativo (o entro 90 giorni dall’accertato inadempimento).