All’interno dello stesso Ente pubblico, i ruoli – previsti dal Dlgs 81/2008 – di rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza e di organo che vigila sulle regole antinfortunistiche dovrebbero essere svolti da due soggetti distinti. Lo chiarisce il Ministero del lavoro che ricorda come il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia una figura interna all’organizzazione, chiamata a svolgere funzioni di consultazione, partecipazione e rappresentanza in materia antinfortunistica.
Al contrario, precisa il Dicastero nella risposta ad interpello 25 giugno 2026, n. 2, il personale dell’organo di vigilanza con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria svolge funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento in merito all’applicazione della normativa antinfortunistica, in posizione di terzietà. Secondo il Ministero si delineerebbe dunque una “commistione di ruoli” se il Rls, che funge da interlocutore dell’organo di vigilanza, svolgesse anche il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria di tale organo all’interno della medesima struttura. Il Dicastero conclude che l’eventuale coincidenza in capo al medesimo soggetto “deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento”.

