In vigore da fine luglio 2026 la nuova normativa della Lombardia sulla valutazione di impatto ambientale (Via) che razionalizza e semplifica le procedure, aumentando i controlli. Il nuovo provvedimento regionale declina a livello locale le ultime regole previste dalla Parte II del decreto legislativo 152/2006 (Codice ambientale) e abroga la precedente storica legge 2 febbraio 2010, n. 5, introducendo semplificazioni e conservando i principi di protezione ambientale. In particolare, la legge regionale 10 luglio 2026, n. 18, in vigore dal 29 luglio 2026, rispetto al passato “unifica” in uno stesso soggetto Autorità competente per la compatibilità ambientale con quella che deve approvare il progetto. La verifica di assoggettabilità a Via o la procedura di Via non si applicano ai meri rinnovi di autorizzazioni di progetti già sottoposti a procedure di compatibilità ambientale a meno che non si tratti di nuove attività con possibili impatti ambientali o di modifiche alle soglie dimensionali degli impianti. Maggiore coordinamento con i procedimenti di valutazione di incidenza (Vinca) e valutazione ambientale strategica (Vas) per abbattere le tempistiche ed eliminare duplicazioni. Stretta sui controlli: la legge 18/2026 dispone la possibilità di istituire Osservatori ambientali, anche a livello di Provincia, per verificare che le imprese rispettino le “condizioni ambientali”, cioè le prescrizioni indicate nel provvedimento di Via rilasciato. Aumenta inoltre la competenza di Comuni e Province a scapito della Regione per progetti inseriti in contesti di rilievo paesaggistico.
Sono stati anche rivisti gli oneri istruttori, cioè le somme di denaro che pagano le imprese per i vari procedimenti di compatibilità ambientale, e potenziato il portale regionale dedicato alle valutazioni ambientali (Silvia). Le norme della nuova legge sulla Via lombarda si applicano alle domande presentate dal 29 luglio 2026. Ma occorre ricordare che la Giunta regionale dovrà emanare alcune disposizioni di attuazione, relative, ad esempio, alle modalità di presentazione delle domande o alla redazione della relativa documentazione. Finché non arriveranno tali regole attuative, le imprese dovranno utilizzare ancora quelle stabilite dal regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2. Le quali vanno lette e applicate insieme alle disposizioni della nuova legge.

