Conformità delle macchine ante direttiva: Nota di chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della Conferenza delle Regioni

L’ispettorato del lavoro ha pubblicato una nota congiunta (n. 2668 del 18 marzo 2025) con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, fornendo alcuni chiarimenti in merito alle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE, ossia messe a disposizione dei lavoratori prima del 21 settembre 1996.

La nota approfondisce, in particolare, due aspetti fondamentali in relazione a tali macchine: la conformitànormativa e il libretto di uso e manutenzione.

Relativamente al primo dei due aspetti, viene specificato che, per tali attrezzature, prive di marcature CE, il datore di lavoro deve assicurare la conformità delle stesse ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del D.lgs. 81/08. Ciò significa che il datore di lavoro dovrà, per questa tipologia di attrezzature, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, valutare che rispondano a tali requisiti, evidenziando, nel documento di valutazione dei rischi, il rischio specifico, secondo le modalità di valutazione e le indicazioni previste dal medesimo decreto (artt. 28 e 29).

Importante evidenziare che:

– per attrezzature di lavoro si intende “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro” (art. 69, comma 1 del D.lgs. 81/08).

– l’allegato V citato riguarda proprio i “requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”.

L’allegato V consta, nel merito, delle seguenti due parti:

– requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro (ad esempio: sistemi e dispositivi di comando; rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti; emissione di gas; stabilità; rischi dovuti a elementi mobili; temperature estreme)

– prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche:

– attrezzature in pressione

– attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

– attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi

– attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose

– altre attrezzature di lavoro (ad esempio: mole abrasive, impastatrici, macchini utensili per metalli e per legno, presse e cesoie, telai meccanici di tessitura, forni e stufe di essiccamento).

La nota precisa, inoltre, che il datore di lavoro non ha l’obbligo di rivolgersi a un tecnico abilitato per la verifica della conformità delle attrezzature “ante direttiva” e della sua rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato V. Sebbene un tecnico abilitato possa essere coinvolto per la verifica, la nota chiarisce che l’assenza di un’attestazione firmata da un professionista non rappresenta un presupposto per considerare l’attrezzatura non conforme.

In sede di ispezione, quindi, sarà verificata la corretta valutazione dei rischi e la conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza previsti.

Per quanto riguarda invece il libretto d’uso e manutenzione, sebbene non esista l’obbligo di redigere tale libretto per le macchine antecedenti al DPR 459/1996, è comunque necessario che il datore di lavoro predisponga opportuna documentazione (schede tecniche/procedure o istruzioni operative). La documentazione dovrà riportare le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni ritenute necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, come previsto dallo stesso allegato V, punto 9.2: “L’attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori”.

Nella nota vengono riportati, infine, chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea, in riferimento ai luoghi di lavoro e ai requisiti previsti dall’allegato IV, al fine di una uniforme e corretta applicazione dell’art. 68, comma 2. In particolare, viene precisato che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo a un concorso materiale di illeciti ma a una violazione unica.