Il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, in vigore dal 9 ottobre, aggiunge al Testo unico ambientale il nuovo art. 185-ter, con nuove regole per le terre e rocce da scavo.
- Deposito temporaneo: per le terre gestite come rifiuti (EER 17 05 04 e 17 05 03*) si può arrivare a 4.000 m³ in totale, di cui al massimo 800 m³ pericolosi.
- Piccoli cantieri fino a 20 m³: le terre si possono riutilizzare nello stesso sito senza caratterizzazione preventiva. L’eccezione riguarda le terre che contengono calcestruzzo o bentonite o che vengono da siti in bonifica.
Attenzione: il decreto deve essere convertito in legge entro il 7 dicembre 2026, e il Parlamento può modificarlo.

