Pubblicate dall’Unione europea nel settembre 2026 alcune precisazioni sulla nozione di “produttore” del packaging ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento europeo sugli imballaggi 2025/40/Ue.
L’intervento dell’Esecutivo Ue avviene a poca distanza dal 12 agosto 2026, entrata in vigore della nuova normativa sulla fabbricazione degli imballi in ottica di una maggiore circolarità. La rettifica 18 settembre 2026, n. 90776 sostituisce il punto 15) dell’articolo 3 del regolamento 2025/40/Ue dedicato alla definizione di “produttore dell’imballaggio”.
Rispetto alla versione prima vigente che inquadrava tale soggetto come il fabbricante, l’importatore o il distributore che metteva a disposizione del “consumatore” l’imballaggio, la correzione apportata fa riferimento all'”utilizzatore finale”.
La differenza è importante perché l’utilizzatore finale è categoria più ampia di quella del consumatore. Infatti, il regolamento europeo del 2025 lo definisce come “la persona fisica o giuridica residente nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale, e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto”.
Ricordiamo che, sebbene sia vigente dal 12 agosto 2026, la nuova normativa sugli imballaggi sarà pienamente operativa per le imprese quando saranno emanati dalla Commissione europea i numerosi provvedimenti attuativi collegati, in particolare quelli sulla nuova etichettatura e sui criteri di progettazione degli imballi ai fini di renderli totalmente riciclabili (dal 2030).

