Dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove disposizioni del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (GU n. 56 del 9 marzo 2026), che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e modifica il Codice del consumo.
Prima dell’acquisto le imprese dovranno fornire al consumatore, quando pertinenti, informazioni su:
- garanzia legale di conformità (almeno due anni), con l’avviso armonizzato Ue;
- eventuale garanzia commerciale di durabilità, con l’etichetta armonizzata Ue;
- per i beni con elementi digitali, il periodo minimo di aggiornamenti software;
- punteggio di riparabilità, ove previsto, oppure disponibilità e costo dei pezzi di ricambio e informazioni su riparazione e manutenzione.
Diventano inoltre pratiche commerciali scorrette, tra l’altro, presentare come riparabile un bene che non lo è e tacere gli effetti negativi degli aggiornamenti software. Dalla stessa data si applicano anche i divieti sulle asserzioni ambientali generiche (greenwashing): si veda la circolare MIMIT nella sezione “Altre prescrizioni”. La vigilanza è affidata all’AGCM.
Resta invece ancora da recepire la direttiva (UE) 2024/1799 sul “diritto alla riparazione” (termine scaduto il 31 luglio 2026): lo schema di decreto (Atto del Governo n. 426) è all’esame del Parlamento.
Le imprese interessate devono aggiornare schede prodotto, siti e-commerce e documentazione di vendita.

