Con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la somma dovuta per l’estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza (artt. 20-24 del D.Lgs. 758/1994, richiamati dall’art. 301 del D.Lgs. 81/2008), pari a un quarto del massimo dell’ammenda, non può essere rateizzata.
- Il pagamento va effettuato per intero entro 30 giorni dalla verifica dell’adempimento della prescrizione.
- Gli ispettori non possono concedere dilazioni e non si applica la rateazione dell’art. 26 della L. 689/1981.
- Un pagamento tardivo non estingue il reato.
Le imprese che ricevono una prescrizione devono quindi pianificare subito il versamento in unica soluzione e presidiare la scadenza dei 30 giorni: se non viene rispettata, il procedimento penale riprende.

