Disponibili le indicazioni dell’Unione europea per orientare le aziende nell’applicazione delle nuove regole sulle autorizzazioni Ippc/Aia alle emissioni, i valori limite da rispettare e le prestazioni ambientali dei grandi impianti industriali.
Si tratta delle “domande e risposte” sulla direttiva 2024/1785/Ue, che ha introdotto diverse modifiche alla normativa madre sulle emissioni industriali (direttiva 2010/75/Ue) conosciuta come Ippc (Integrated pollution prevention and control). E le cui disposizioni dovevano essere recepite dagli Stati membri entro il 1° luglio 2026.
Quanto all’Italia, si ricorda che è attualmente al vaglio delle Istituzioni lo schema di Dlgs di recepimento della direttiva che, una volta approvato e in vigore, inciderà con modifiche sulla disciplina relativa all’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) prevista dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006). E che consiste in una sorta di “permesso ad inquinare” di cui devono dotarsi le grandi installazioni industriali.
Le indicazioni sono contenute nella comunicazione della Commissione Ue del 15 settembre 2026 e forniscono agli operatori chiarimenti utili, tra gli altri, sui valori limite di emissione più stringenti previsti dalle nuove regole Ue (il gestore deve fornire una valutazione che analizzi se è realisticamente raggiungibile il limite più rigoroso associato alle migliori tecniche disponibili — Best available techniques, Mtd/Bat in acronimo). E sui sistemi di gestione ambientale che le imprese soggette alla direttiva devono obbligatoriamente adottare (non devono essere inclusi nell’autorizzazione né predisposti prima del rilascio).
Il documento contiene inoltre chiarimenti sui valori limite di emissione nelle autorizzazioni per gli scarichi indiretti nell’acqua nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione.
Oltre a fornire indicazioni per gli allevamenti intensivi di animali come insediamenti industriali, alla luce della revisione da parte della direttiva delle soglie di emissione rilevanti ai fini dell’autorizzazione. La direttiva, infatti, non fa più riferimento ai “capi” (suini o pollame), ma alla valutazione dell’impatto ambientale complessiva dell’insediamento (che quindi potrebbe comprendere altri animali).

