Elettrosmog, limiti emissivi su misura

Cambia la logica dei limiti di emissione elettromagnetici per gli impianti di telefonia mobile, con un tetto non più unico e rigido ma ripartito in proporzione alla banda di frequenze acquisita da ciascun operatore.

Le nuove regole per calcolare il “limite emissivo assentibile“, ovvero la quantità massima di emissioni elettromagnetiche consentite a ciascun operatore mobile, si applicano a tutti i procedimenti autorizzativi che rinviano ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità innalzati dal Legislatore nel 2023 (legge 214/2023).

In base a quanto stabilito dal nuovo decreto interministeriale firmato dal MinImprese (il 30 luglio 2026) e dal MinAmbiente (il 1° settembre 2026) in attuazione del Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), tale calcolo deve tenere conto del fondo elettromagnetico già presente nell’area e della quota di banda posseduta dall’operatore rispetto a quella complessivamente acquisita da altri: chi dispone di più frequenze può richiedere un limite più elevato, chi ne ha meno deve contenersi.

Il rispetto di tale soglia non sostituisce comunque la verifica degli altri limiti previsti dalla normativa sui campi elettromagnetici: la somma delle quote di tutti gli operatori non può mai superare il valore di attenzione e devono essere rispettati gli obiettivi di qualità.

Il provvedimento disciplina anche l‘utilizzo congiunto delle frequenze da parte di più soggetti e prevede un meccanismo per l‘incremento pro-quota del limite assentito: decorsi sei mesi dall’autorizzazione, l’operatore può richiedere in via temporanea un innalzamento fino al massimo compatibile per l’area. L’autorizzazione resta valida finché nessun altro operatore chiede di autorizzarsi nel medesimo sito, nel qual caso la quota va rimodulata. Il tutto nell’ottica di garantire una equa utilizzazione dello spazio elettromagnetico disponibile nei procedimenti di autorizzazione degli impianti.