Cassazione: dispositivi di sicurezza manomessi, l’imprudenza del lavoratore non esonera il datore

Con la sentenza n. 33556 del 14 settembre 2026 la Cassazione penale, Sez. IV, ha esaminato l’infortunio occorso a un lavoratore durante la pulizia di un’impastatrice, affermando che la condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se il macchinario presenta dispositivi di sicurezza manomessi.

La decisione si inserisce nell’orientamento consolidato sul comportamento “abnorme”: la negligenza del lavoratore esclude la responsabilità del datore solo se esorbitante rispetto al rischio che le misure omesse dovevano governare. L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 impone di fornire attrezzature conformi e di mantenerle in efficienza.

Si raccomandano controlli periodici documentati su ripari e interblocchi, procedure scritte per pulizia e manutenzione (arresto, sezionamento, blocco) e la vigilanza dei preposti.