Con la risposta a interpello prot. 182771 del 3 settembre 2026, richiesta dalla Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, il MASE ha chiarito il rapporto tra sanzioni amministrative e penali per gli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo.
Il Ministero conferma il “doppio binario” sanzionatorio del D.Lgs. 152/2006:
- l’art. 133, comma 2 (sanzione amministrativa) si applica agli scarichi privi di autorizzazione ma astrattamente autorizzabili;
- l’art. 137, comma 11 (sanzione penale, con arresto) si applica alla violazione dei divieti assoluti di scarico degli artt. 103 e 104.
Pertanto, quando la mancanza dell’autorizzazione dipende da un divieto assoluto di scarico (es. scarico sul suolo non rientrante nelle eccezioni dell’art. 103) scatta la sanzione penale. È opportuno che le imprese verifichino la regolarità di tutti gli scarichi, compresi quelli dei servizi igienici in aree non servite da fognatura.

