Con la circolare del 27 agosto 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle nuove regole contro il greenwashing introdotte dal D.Lgs. 30/2026 (recepimento della direttiva (UE) 2024/825), operative dal 27 settembre 2026.
Da tale data sono vietati, tra l’altro: le asserzioni ambientali generiche (“green”, “eco”, “sostenibile”) non supportate da prove di eccellenza ambientale riconosciuta; i marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione o non istituiti da autorità pubbliche; i claim riferiti all’intero prodotto quando il beneficio riguarda solo una parte; i claim di neutralità climatica basati sulla sola compensazione delle emissioni.
Sulle scorte prodotte o confezionate prima del 27 settembre il Ministero esclude una sanatoria generale, ma non impone la distruzione dei prodotti: si applicano principi di gradualità e proporzionalità, tenendo conto di quantità in magazzino, durata di conservazione, lunghezza della catena distributiva e fattibilità delle correzioni.
Si consiglia di:
- fare una ricognizione dei claim ambientali su packaging, etichette, pubblicità e siti web;
- aggiornare prioritariamente i contenuti digitali;
- documentare le giacenze al 27 settembre e le misure correttive adottate (sovraetichettatura, sostituzione graduale), da esibire in caso di controlli AGCM.

